Editoriale

Informazione politica. La critica è un diritto e comporta grande responsabilità

Giovanni Innamorati, cronista parlamentare dell’ANSA, commenta la sentenza della Cassazione che ha assolto Ezio Mauro e Giovanna Vitale

La sentenza della Corte di Cassazione, che il 6 marzo scorso ha assolto la giornalista Giovanna Vitale e l’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro dall’accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa, rende più forte il diritto di critica dei giornalisti politici, i quali tuttavia sono chiamati a rispondere con un surplus di impegno sul versante della deontologia e un miglioramento degli strumenti professionali di accertamento dei fatti.

IL FATTO – In estrema sintesi Giovanna Vitale aveva pubblicato nelle pagine di cronaca romana di Repubblica un articolo l’8 giugno 2013 in cui criticava l’assegnazione da parte del sindaco uscente Gianni Alemanno di incarichi nella società Roma Metropolitane a cinque consulenti (Leggi la notizia di Ossigeno). L’atto era avvenuto tra il primo turno delle elezioni amministrative e il ballottaggio, al quale Alemanno era acceduto con bassissime possibilità di vittoria, visto lo scarto di voti al primo turno con Ignazio Marino, che infatti fu poi eletto sindaco e che revocò gli incarichi. Uno dei cinque professionisti incaricati, Valter Di Mario, si era sentito diffamato dall’articolo e aveva querelato Vitale e il direttore Mauro, vincendo la causa sia in primo grado che in appello. La Cassazione ha ribaltato quelle sentenza senza “rinvio”.

Al di là del piacere per i colleghi Vitale e Mauro, la sentenza è importantissima perché rinforza e “trasferisce” nella giurisprudenza italiana due sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), rafforzando l’incisività degli strumenti dei giornalisti. 

Il primo aspetto centrale è la distinzione tra “Il diritto di cronaca e il diritto di critica”, dove la prima è “una esposizione asettica” dei fatti, e la seconda verte sul “giudizio di valore” che non può essere compresso, come aveva già sottolineato la Cedu in una recente sentenza in cui ha condannato l’Italia proprio per il ricorso di due giornalisti.

IL DIRITTO DI CRITICA – “Uno Stato democratico – ricorda ancora la Suprema Corte – garantisce e tutela il diritto di critica degli organi di informazione e dei cittadini circa l’operato delle persone preposte a funzioni o servizi pubblici”. Può sembrare un’affermazione ovvia, ma così non è. 

Quella attuale è la quinta legislatura consecutiva in cui il Parlamento affronta la riforma delle nome sulla diffamazione a mezzo stampa, per la quale l’Italia è uno dei Paesi occidentali che prevedono il carcere per i giornalisti, e per la previsione di queste pene detentive, ritenute intimidatorie, appena il 5 maggio scorso il governo è stato richiamato dal Consiglio d’Europa, al quale ha tuttavia risposto vagamente trincerandosi dietro la proposta di legge all’esame della Commissione giustizia del Senato.

COME SI CONCRETIZZA IL DIRITTO DI CRITICA –  La Cassazione, nella sentenza, sottolinea poi che il diritto di critica “ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità”. Inoltre “il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere”. Il che comporta che non siano punibili “coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale”, purché essi non offendano le persone e siano “adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi” (Giovanna Vitale aveva definito i cinque professionisti nominati dei “beneficiati da Alemanno”). Il corollario è che “nell’esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale”.  Nel caso specifico Vitale aveva riferito tutti fatti veri ma non ne aveva riferiti altri, non noti a lei e all’opinione pubblica, che avrebbero messo in una luce diversa, meno negativa, l’ingegnere che la ha querelata.

Come si vede non è un “liberi tutti” per i giornalisti . Non lo è per tre motivi. In primo luogo, se il diritto di critica è tutelato dallo Stato allora esso è un Bene Pubblico, e i giornalisti devono quindi sentire tutta l’importanza della loro deontologia. Ciò implica non solo che il singolo giornalista debba sentirsi scrupolosamente vincolato all’etica professionale, ma che come categoria noi giornalisti dobbiamo continuare ad aggiornarla (penso alle numerose Carte che la compongono da quella di Treviso in poi) e a difenderla. In secondo luogo, la difesa dell’etica professionale implica un maggior rigore al nostro interno con quei colleghi che si sentono “legibus soluti” da tale impegno. Il terzo aspetto riguarda gli strumenti di accertamento dei fatti: al di là degli aspetti deontologici, oggi abbiamo il cosiddetto FOIA, cioè la legge sull’accesso agli atti introdotto con la Riforma Madia, nonché i sempre più sofisticati linguaggi di interrogazione per trovare dati e informazioni sulla Rete, che dobbiamo imparare tutti a saper utilizzare. Questo non solo per evitare querele, ma perché ce lo chiedono i lettori e la stessa democrazia.

Giovanni Innamorati

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