Il caso Viscardi. Un tipico esempio di querela temeraria
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Il procedimento contro il giornalista è stato archiviato – Un’altra vittoria dello Sportello Legale di Ossigeno
OSSIGENO 15 novembre 2023 – Dopo 4 anni di istruttoria il tribunale di Roma ha archiviato una querela per diffamazione a mezzo stampa presentata nel 2019 da un esponente di Casa Pound contro il il giornalista Alessio Viscardi. (Leggi l’articolo di Ossigeno). Lo Sportello Legale di Ossigeno, giudicando il caso di interesse generale, in collaborazione con Media Defence, ha coperto le spese legali del giornalista, affidando la difesa all’avvocato Andrea Di Pietro. Il tribunale ha giudicato le accuse infondate, con motivazioni di grande interesse, sulle quali pubblichiamo un commento dell’avvocato difensore
di Andrea di Pietro – Ci è stata recentemente notificata un’ordinanza del GIP di Roma con cui viene comunicato che lo sportello legale di Ossigeno ha vinto un altro processo, quello in difesa di un giornalista accusato di diffamazione da un membro di Casapound. Il provvedimento risale al 5 maggio 2023 ma noi lo veniamo a sapere solo ora. Ma va bene. E’ un nuovo successo del nostro Sportello Legale che opera da nove anni grazie al supporto della ONG inglese Media Defence. Il giornalista difeso si chiama Alessio Viscardi e la sua vicenda ci insegna come è fatta una querela temeraria.
Spesso si confonde la lite temeraria con la lite calunniosa. Uso volontariamente il termine generico “lite” proprio per non creare confusione tra il processo civile e il processo penale. Cerchiamo di parlare in generale in questo momento, quindi quando qualcuno accusa un giornalista in modo temerario fa una cosa diversa da quando lo calunnia. È importante stabilirlo perché già accusare un giornalista in modo temerario è grave ma accusarlo in maniera calunniosa è qualcosa che raggiunge la soglia massima della gravità. E allora che cosa vuol dire temerario? Temerario vuol dire agire o in malafede o con colpa grave. Vi dico sinteticamente che abbiamo rimedi già adesso nel codice di procedura civile e nel codice di procedura penale rispetto alle accuse temerarie. Ebbene, il soggetto agente nella lite temeraria agisce con colpa grave o con malafede ma non ha la piena consapevolezza dell’innocenza altrui. Quindi, ciò che distingue la lite temeraria dalla calunnia è che il soggetto agente ha la piena consapevolezza dell’innocenza altrui.
IL CASO VISCARDI – Alessio Viscardi è un giornalista videomaker che andò a filmare una protesta di Casapound in occasione dell’assegnazione di una casa popolare a una famiglia Rom e ovviamente scattó la protesta con la solita narrazione: “prima gli italiani”. Non sto qui a dire insomma qual era l’humus culturale di questa situazione. A un certo punto si sente una persona, che poi si scoprirà essere vicino a Casapound, che pronuncia, gridandoli, una serie di insulti violentissimi che non voglio ripetere su questa povera donna. A un certo punto si sente qualcosa che il giornalista interpreta come “ti stupro” – effettivamente a risentire l’audio non si capisce bene. In realtà il soggetto in questione non disse “ti stupro”, ma disse “fai schifo”, però nella concitazione della folla non si capì. Il pezzo fu titolato con “ti stupro” e questa persona ha presentato una querela lamentandosi della diffamazione ai suoi danni.
Questa appena raccontata è un tipico esempio di querela temeraria, perché il querelante era pienamente convinto del fatto che lui la frase “ti stupro” non l’aveva detta, però ha agito in malafede perché non ha visto o non ha voluto vedere la gravità della sua condotta e la marginalità e l’incolpevolezza dell’errore del giornalista e ha comunque pervicacemente portato avanti una querela in maniera puntigliosa senza fare un minimo di autocritica.
Anche il Giudice che ha archiviato la diffamazione a carico del giornalista Viscardi sembra essere d’accordo con questa impostazione.
Il magistrato scrive infatti che “effettivamente la frase “ti stupro” erroneamente attribuita dal giornalista è comunque inserita in un contesto gravemente offensivo e aggressivo tenuto dal denunciante nei confronti di una donna Rom. Comportamento, censurabile, che ha dato luogo all’equivoco. La parte offesa ha infatti pronunciato una serie di termini offensivi e precisamente “troia, schifosa, puttana. Fai schifo, troia” e l’avere pubblicato l’espressione “ti stupro” in luogo della frase “fai schifo” non altera di molto la percezione da parte dei lettori del comportamento particolarmente aggressivo posto in essere in quel contesto dal denunciante: in definitiva dire “ti stupro”‘ e dire “fai schifo”, in uno stesso contesto che ha come fine quello di aggredire verbalmente, umiliando, una persona, è come pronunciare sostanzialmente due frasi ingiuriose in quanto la prima frase più che una minaccia è una ulteriore espressione di denigrazione della donna Rom che essendo “puttana” e “troia” e “schifosa” merita di essere stuprata”.
Il Giudice esprime in modo ineccepibile il senso di una querela che “appare” fondata (in quanto la frase attribuita al soggetto agente non è stata effettivamente mai detta), ma che in realtà non solo non è fondata ma è addirittura temeraria, ossia portata avanti in mala fede o con colpa grave. Comportamenti come questi, calati nel contesto della professione giornalistica, producono intimidazione, autocensura, stress e tanti problemi, anche umani, i quali, sommati tra loro, incidono pesantemente sul piano della libertà di stampa, limitandola, scoraggiandola, rendendola più che altro una missione per giornalisti avventurieri, una specie di lotta contro i mulini a vento, piuttosto che, come dovrebbe essere, una professione di grande importanza sociale, meritevole di esser svolta con serenità, senza dover sopportare il fastidio delle solite querele temerarie.
Andrea Di Pietro
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