Genitori Rocchelli. Motivazioni, sentenza non sconfessano le responsabilità
OSSIGENO 24 gennaio 2021 – Commento alle motivazioni della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano che il 21 gennaio 2021 ha annullato la condanna di Vitaly Markiv 24 anni . Testo integrale
Giustizia è fatta! L’innocenza trionfa! La sentenza di primo grado è ribaltata… Con questi titoli è stata accolta in Italia la sentenza della Corte d’Assise ed Appello di Milano del 3 novembre scorso. E in Ucraina il giubilo ha toccato il diapason e il sergente della Guardia Nazionale scarcerato a tempo di record, tornato con tutti gli onori in una delle sue 2 patrie – una è l’Italia dove è cresciuto, ha studiato etc. – è stato celebrato dallo Stato e perfino dalla Chiesa, quale eroe e patriota, al pari degli altri miliziani della formazione di cui era referente nel 2014 Arseni Avakov, oggi ministro dell’Interno.
Peccato che le motivazioni della sentenza emesse ieri, 21 gennaio 2021 dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano, costituiscano tutt’altro che un azzeramento e una sconfessione della sentenza di primo grado: al contrario esse rappresentano un punto fermo nella messa a fuoco della verità storica fattuale di quanto è avvenuto il 24 maggio 2014. Ne prendiamo atto con soddisfazione perché esse, anziché ribaltare il giudizio di primo grado, ne rafforzano la sostanza, confermando le responsabilità già allora individuate e pur prosciogliendo l’imputato non possono che farlo con l’esclusione, per vizio di forma, di testimonianze cruciali.
In primo luogo viene confermato la correttezza di tutto l’impianto accusatorio e i risultati raggiunti dalle indagini svolte dalla Procura di Pavia e cioè la piena responsabilità dei militari ucraini, da un lato, e la legittimità della presenza dei giornalisti, inermi, sul luogo del loro reportage interrotto dall’attacco omicida deliberato. Ecco cosa si legge pag.58 nel par.3.7: « la ricostruzione dei fatti, così come emerge dalle prove processualmente utilizzabili e dalle considerazioni svolte ai paragrafi che precedono, porta questa Corte a concordare con le conclusioni della Corte d’Assise di Pavia in merito alla provenienza dei colpi che hanno ucciso Rocchelli e ferito Roguelon e cioè dei colpi di mortaio sparati dalla collina Karachun ad opera dei militari dell’armata ucraina, dove erano nascosti i fotoreporter, il tassista e il civile […] essi erano quindi lì per svolgere la loro attività di fotoreporter […] L’attacco ha avuto luogo senza alcuna provocazione e offensiva né da parte loro né dei filorussi».
Secondariamente la Corte di Milano ha recisamente respinto le eccezioni sul difetto della giurisdizione sollevate sia dalla Difesa dell’imputato, sia dal legale dello Stato ucraino chiamato in causa come responsabile civile dell’operato della Guardia Nazionale. Si legge infatti a pag. 31: « la ricostruzione della vicenda così come operata nel capo d’imputazione consente alla Corte di affermare che lo Stato Ucraino è stato ab origine correttamente citato in giudizio in qualità di responsabile civile» E conclude a pag. 32 par.3.2 :«sulla base di tali premesse la Corte rigetta l’eccezione di giurisdizione » Tale passaggio ci pare di straordinario significato storico, poiché si ribadisce a) che l’immunità prevista per gli Stati non vale nel caso di violazione di diritti umani e di crimini contro l’umanità, quale l’assassinio di giornalisti inermi b) che, anche se commesso fuori d’Italia, l’assassinio di Andrea Rocchelli e Andrej Mironov, perpetrato in Ucraina rientra a pieno diritto nella giurisdizione italiana. E’ questa un’acquisizione che inchioda lo Stato ucraino alla sua responsabilità quale datore di lavoro della Guardia Nazionale e dell’esercito, autori dell’attacco.
Inoltre la Corte ha respinto tutte le richieste del collegio di Difesa e cioè a) il sopralluogo nel teatro degli eventi perché fuori tempo e inutile; b) l’esperimento balistico perché già esaminato in modo esaustivo; c) l’acquisizione del film The wrong place di C.Tinazzi, sul cui conto la Corte osserva a pag 25 :” Non è un teste oculare dei fatti e nulla conosce degli stessi per diretta esperienza”. Quanto al video la Corte lo esclude perché effettuato al di fuori di qualsiasi controllo di terzi e in tempi e condizioni del tutto diverse da quelle dei fatti in giudizio d) nonché l’audizione di altri testimoni ritenuti inessenziali. A pag.23 si legge: « le sollecitazioni difensive non appaiono assolutamente decisive o rilevanti ai fini della decisione».
In altre parole, la Corte non si è lasciata impressionare dal polverone alzato dallo Stato ucraino per confondere e oscurare la verità fattuale, grazie al contributo di volenterosi presunti “indipendenti” giornalisti italiani .
In terzo luogo, durante le udienze abbiamo sentito delegittimare le testimonianze dei giornalisti italiani venuti a deporre, – Morani, Fauci, Iaccarino , Volpi , Carruba – screditati nella loro professionalità e diffamati come menzogneri; al proposito la Corte fa ammenda delle calunnie, affermando cfr. p54 « le dichiarazioni dei giornalisti quindi costituiscono un efficace riscontro alla tesi accusatoria» e «non vi è motivo per non ritenere del tutto attendibili questi testimoni» . Nelle stesse udienze la Difesa ha gravemente denigrato la serietà e credibilità del testimone oculare, il fotogiornalista francese William Roguelon, sopravvissuto all’attacco seppur ferito gravemente. A quest’ultimo riguardo la Corte afferma a pag. 35 che « egli [Roguelon] è apparso alla Corte pienamente attendibile sia nelle sue dichiarazioni orali che nelle descrizioni figurative che ha fornito con riguardo ai luoghi e alla localizzazione delle persone». Anche in questo caso la strategia della Difesa non solo è stata inefficace, ma miserevole nel ricorrere ad attacchi personali gratuiti.
Tra tutte le osservazioni, che ci hanno confortato abbiamo particolarmente apprezzato le censure che la Corte non ha mancato di mettere per iscritto sullo stile «grossolano», «inelegante», «aspro e ingiustificato» di alcune affermazioni della Difesa, specie contro l’operato della Procura di Pavia e del Procuratore Generale, che noi abbiamo ascoltato con vero sconcerto e indignazione.
E allora come spiegare la sentenza di proscioglimento che ha fatto cantar vittoria alla Difesa e gridare alla stampa innocentista: giustizia è fatta! L’innocenza trionfa! Le motivazioni spiegano che il proscioglimento deriva dal vizio di forma di alcune testimonianze e, più precisamente, dalle testimonianze della Difesa nella persona dei superiori militari dell’imputato, Matkiwsky e Antonishak, nonché dei suoi compagni d’arme chiamati a deporre. Erano state le loro parole a precisare il ruolo e la posizione dell’imputato, finendo per accusarlo anziché difenderlo.
Il vizio di forma evocato consiste nel mancato avvertimento ai suddetti testimoni 1)della possibilità che la loro deposizione potesse coinvolgerli come responsabili e 2) della facoltà di non rispondere di cui potevano avvalersi. Quelle testimonianze sono escluse per un vizio di forma, ma esistono, non sono evaporate e attestano, oltretutto involontariamente, le responsabilità di chi ora è celebrato come eroe e patriota.
In definitiva, a noi, parte civile nel processo, già da quasi sette anni impegnati, malgrado le strategie di elusione, di insabbiamento e di depistaggio perseguite dallo Stato ucraino, pare che, con questa sentenza e in virtù delle motivazioni ora rese pubbliche, si possa concludere che la nostra ricerca di verità abbia centrato il suo bersaglio, restando per la seconda volta accertate la dinamica fattuale e le responsabilità dell’attacco mortale contro inermi.
Attendiamo ancora che sia fatta pienamente giustizia!
I genitori di Andrea Rocchelli
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