Carcere per diffamazione. Investita la Corte Costituzionale
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Dal Tribunale di Salerno su istanza del Sugc in un processo a direttore e collaboratore del quotidiano “Roma” di Napoli
Sarà la Corte Costituzionale a stabilire se la pena del carcere per i condannati per diffamazione a mezzo stampa è una misura legittima. Lo ha deciso il tribunale di Salerno che ha accolto l’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’avvocato del Sindacato unitario giornalisti della Campania, Giancarlo Visone, nel processo per diffamazione a carico del direttore responsabile del quotidiano “Roma” e di un giornalista autore di un articolo.
Secondo la tesi del Sindacato, condivisa dal giudice, “anche la sola previsione astratta della possibile irrogazione di una pena detentiva in caso di diffamazione a mezzo stampa comporterebbe una limitazione eccessiva del diritto convenzionalmente e costituzionalmente tutelato della libertà di manifestazione del pensiero e di cronaca del giornalista, incompatibile con l’articolo 10 della Cedu (Convenzione europea dei diritti
dell’uomo)”.
Secondo questa tesi il carcere per i giornalisti, previsto nell’articolo 13 della legge sulla stampa e dall’articolo 595, comma tre, del codice penale (diffamazione a mezzo stampa), violerebbe gli articoli 3, 21, 25 e 27, nonché l’articolo 117 comma 1 della Costituzione in relazione all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
“Da anni chiediamo che con una legge il Parlamento cancelli il carcere per i giornalisti – affermano il segretario
e il presidente della FNSI, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e il segretario del SUGC, Claudio Silvestri -. Una
vera vergogna che nessun Governo ha voluto affrontare seriamente e che spinge l’Italia in fondo alle classifiche sulla libertà di stampa. Adesso a decidere sulla legittimità del carcere sarà la Corte Costituzionale. A prescindere dalle sentenze, tuttavia, è sempre più urgente un intervento del legislatore su una materia fondamentale perché riguarda il diritto dei giornalisti di informare e il diritto dei cittadini ad essere informati. La recente condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo proprio per la presenza della pena detentiva
per il reato di diffamazione non dà più alcun alibi al Parlamento”. (Fonte Ansa)
Articolo interessante: altra questione che rimane aperta però è se la diffamazione a mezzo internet attraverso un quotidiano online, sia assimilabile alla diffamazione a mezzo stampa in tutto e per tutto. La questione non è puramente teorica, perché se la risposta è affermativa, si applicherebbe anche alla testata online la legge sulla stampa (con un ulteriore aggravante per la diffamazione mediante attribuzione di un fatto determinato) e si applicherebbe l’art. 57 bis del codice penale che prevede la responsabilità per culpa in vigilando del direttore responsabile della testata. Per molto tempo si è sostenuto che bisognerebbe distinguere tra norme di favore e di sfavore, tuttavia recentemente, come segnalano esperti del settore (tipo nell’articolo https://www.diffamazioni.it/diffamazione-a-mezzo-stampa-tutto-quello-che-devi-sapere/) la Cassazione si orienterebbe nel senso di parificare totalmente la testata telematica alla stampa tradizionale.