Libertà di stampa

L’Ordine dei giornalisti: Come si sta restringendo la libertà di stampa in Italia

OSSIGENO 20 novembre 2024 – Ecco alcuni brani significativi estratti del dossier dal titolo “INFORMAZIONE E GIUSTIZIA – Presunzione d’innocenza, diritto all’oblio, diffamazione: tutte le criticità che mettono a rischio il diritto di cronaca – Le novità normative, le iniziative a tutela dei cittadini”, di cui consigliamo la lettura integrale a questo link  . Il dossier, pubblicato a giugno 2024 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, espone i motivi di preoccupazione per la restrizione del campo di azione dei giornalisti a causa di recenti provvedimenti legislativi varati in Italia dalla fine del 2021 a oggi dal governo e dal parlamento e di altri provvedimenti annunciati o in itinere. Su di essi l’OdG esprime le sue critiche e propone correzioni. Il dossier è stato realizzato a cura del Gruppo di lavoro “Informazione e Giustizia” del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, composto dai consiglieri: Gianluca Amadori (coordinatore), Riccardo Arena, Oreste Lo Pomo e Pierluigi Roesler Franz. 

Il presidente Carlo Bartoli:

(…) Abbiamo tutti la consapevolezza che non ci sono diritti assoluti, ogni di­ ritto va temperato con altri diritti. In questa fase, tuttavia, il diritto all’in­ formazione ­ che non è un diritto dei giornalisti ma dei cittadini ­ viene progressivamente sempre più eroso e sacrificato rispetto ad altri diritti, che non sono meno importanti ma non possono essere né prevalenti né assoluti come il diritto alla riservatezza. C’è, da parte del legislatore, una interpretazione del sacrosanto principio della “presunzione di innocenza” che tende a creare norme a senso unico: solo ed esclusivamente a limita­ zione della libertà di stampa. Da tale impostazione nasce una criticabile riforma della diffamazione, che continua ad essere una gigantesca spada di Damocle per i cittadini e per i giornalisti, il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, le restrizioni all’acceso delle fonti. La soluzione per noi è sempre la stessa: trasparenza e responsabilità. Deve essere il giornalista, nella sua autonomia, a trovare il giusto equilibrio. Non altri. Se il giornalista sbaglia se ne assume le responsabilità, in sede disci­ plinare o in sede giudiziaria, ma le norme devono essere equilibrate, non possono essere tutte sbilanciate e tendenti a limitare la trasparenza del­ l’attività della Giustizia. In tal modo diventano una limitazione della libertà di stampa; principio riconosciuto dalla nostra Costituzione, dal diritto eu­ ropeo e da quello internazionale. La libertà di informazione è un caposaldo della democrazia, continuare ad erodere tale principio significa aprire dei varchi a pericolose pulsioni autoritarie.

Gianluca Amadori:

… Il legislatore italiano sta restringendo sempre più il perimetro consentito all’informazione giudiziaria e ha imboccato questa strada con determi­nazione, giustificando all’opinione pubblica le limitazioni imposte, e quelle in via di approvazione, con la scusa di tutelare la presunzione d’innocenza, il diritto all’oblio e la dignità dei cittadini coinvolti nelle in­ chieste. (…) in contrasto con la costante giurisprudenza della CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo (…), sta crescendo l’insofferenza di fronte ai giornalisti che continuano a voler esercitare pie­ namente il loro compito: quello di non fermarsi all’apparenza, di scavare, approfondire, raccontare anche le verità scomode. (…) chiudere i rubinetti all’informazione significa soltanto alimen­tare circuiti di notizie non verificate, e dunque fare ancora più danni per chi diventa oggetto di attenzione a seguito di inchieste penali e processi. (…)

Mettere il bavaglio, impedire ai cittadini di essere compiutamente e cor­rettamente informati è la scelta peggiore. (…) Ecco allora l’applicazione restrittiva del decreto sulla presunzione d’innocenza; la nor­ mativa di recepimento del diritto all’oblio con l’introduzione di meccanismi au­tomatici di oscuramento; la proposta di riforma della legge in materia di diffamazione con sanzioni esorbitanti; e ancora il previsto divieto di pubblica­zione del contenuto, anche per estratto, delle ordinanze di custodia cautelare, con la proposta di inasprire le pene per chi dovesse non rispettare il silenzio. (…) il decreto legislativo n. 188 sulla pre­sunzione d’innocenza (meglio noto come decreto Cartabia), (…)  tanti osta­coli sta ponendo a chi vuol informare i cittadini su fatti di cronaca (…)

PRESUNZIONE D’INNOCENZA, IL DOCUMENTO

L’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Cartabia, il D.Lgs n. 188/2021, ha comportato numerosi problemi alla cronaca nera e giudi­ziaria, anche a seguito di una inter­pretazione restrittiva della norma da parte delle procure, che la applicano limitando al minimo i dettagli (e omettendo sempre i nomi) per evi­ tare il rischio di esporsi a possibili de­nunce da parte degli indagati.

Il decreto prevede che soltanto i procuratori possano fornire noti­ zie su procedimenti penali, e che lo possano fare unicamente in

caso di interesse pubblico (o ne­cessità in ordine alle indagini). Le forze di polizia non sono più auto­ rizzate a comunicare alcuna infor­mazione in autonomia: lo possono fare soltanto a fronte di specifica autorizzazione del procuratore.

Il risultato è davanti agli occhi di tutti: comunicati stampa sempre più spesso sintetici e vaghi, con pochi dettagli e nessuna indica­zione relativa alle persone coin­volte nelle indagini. Le notizie vengono diffuse con giorni (tal­ volta settimane) di ritardo. (…)

L’Italia è l’unico Paese che, nel re­cepire la Dir. UE n. 343/2016, ha focalizzato l’intervento di attuazione sul rapporto tra autorità giudiziaria e media e ciò lascia ben pochi dubbi su quali siano le reali finalità del provvedimento. (…)

DIRITTO ALL’OBLIO

(…) Le preoccupazioni riguardano l’intro­duzione, con la riforma Cartabia (ar­ ticolo 1 comma 25 della Legge delega n. 134/2021) e con il relativo decreto attuativo (art. 41 comma h del D.Lgs n. 150/2022) di un inac­cettabile automatismo per ottenere la deindicizzazione (e peggio ancora per impedire l’indicizzazione) di no­ tizie riguardanti persone prosciolte o assolte o la cui posizione sia stata archiviata a conclusione di un proce­dimento giudiziario. (…)

Un’applicazione restrittiva della ri­ forma Cartabia sul diritto all’oblio rischia di far sparire dalla Rete im­ portanti fatti di cronaca, ma anche pezzi di storia.È necessario arrivare alla defini­zione di linee guida relative ad una corretta applicazione della normativa Cartabia in materia di diritto all’oblio per evitare inac­cettabili automatismi nell’apposi­zione, in calce alle sentenze di assoluzione (o dei decreti di archi­viazione), delle previste annota­zioni di deindicizzazione, che non può avvenire su semplice richie­sta dell’interessato. (…)

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E RADIO TV

È forte la preoccupazione di fronte al progetto di riforma in materia di diffamazione al vaglio della Com­ missione Giustizia del Senato (…) il legislatore è intenzionato ad intro­ durre sanzioni amministrative spropositate, che rischiano di avere un effetto ancor più dissua­sivo per la libertà di informazione. (…)  prevede, invece, una pubblicazione della rettifica “automatica” e intro­ duce multe fino a 50mila euro a fa­vore dello Stato (oltre all’eventuale risarcimento del danno da corri­spondere alla parte lesa): una vera e propria pistola puntata alla testa dei giornalisti, sempre più spesso free­ lance, senza alcun editore a soste­ nerli, che per raggiungere quella cifra dovrebbe lavorare per molti anni. (…)

(C’è poi la questione delle) cause civili relative a servizi giornalistici, per avviare le quali le persone che si ritengono danneg­giate a seguito di diffamazione o violazione della privacy, hanno a disposizione ben 5 anni di tempo (in alcuni casi addirittura 10 anni): un periodo lunghissimo, con con­ seguenti enormi difficoltà (e tal­ volta impossibilità) per il giornalista di riuscire a recuperare documenti e/o testimonianze per difendersi e dimostrare la correttezza del proprio lavoro. (…)

nes­suna Compagnia di assicurazione risarcisce oggi il danno civile da diffamazione. Analogamente oc­ corre affrontare e risolvere il deli­catissimo tema della manleva, cioè della rivalsa, da parte dell’editore nei confronti del direttore e/o del giornalista dipendente e/o colla­boratore autonomo in caso di con­ danna per diffamazione in sede civile.

(C’è inoltre) la di­scutibile proposta, di dubbia le­gittimità costituzionale, che attribuisce la competenza al giu­dice del tribunale entro i cui con­ fini risieda il presunto danneggiato (…)

MISURE CAUTELARI

Un’altra pesante limitazione del di­ ritto dei cittadini a conoscere ciò che avviene nei palazzi di Giustizia è stata introdotta con l’approva­zione, il 24 febbraio del 2024, della legge n.15 di delegazione eu­ropea, con la quale al Governo è stato affidato il mandato di modi­ ficare l’articolo 114 del codice di procedura penale, aggiungendo agli attuali 8 divieti anche quello di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preli­minari (art. 4), ovvero fino al ter­ mine dell’udienza preliminare.

In questo modo sarà più difficile per i cronisti ottenere copia delle ordinanze di misura cautelare, e dunque scrivere in maniera docu­mentata e precisa in merito alle accuse rivolte alle persone private della libertà personale. (…)

PRESENZA DEI GIORNALISTI – ACCESSO AGLI ATTI

È necessario istituzionalizzare la presenza del giornalista nei pa­ lazzi di giustizia e agevolare il loro accesso ai documenti che pos­ sono essere messi a loro disposi­zione. (…)

UFFICI STAMPA NEI PALAZZI DI GIUSTIZIA

L’attivazione degli uffici stampa in tutti gli uffici giudiziari appare op­portuna, così come la loro orga­nizzazione in modo che possano funzionare correttamente, for­nendo informazioni in maniera completa e tempestiva. (…) 

NOMI, ELEMENTO ESSENZIALE DELL’INFORMAZIONE

Nei comunicati stampa e nel corso delle conferenze stampa i nomina­ tivi delle persone coinvolte nei pro­ cedimenti penali devono essere di norma indicati (anche a tutela dei cittadini del tutto estranei a queste vicende), salvo le eccezioni previ­ste dalla normativa, o appunto le vicende di limitato interesse pub­blico. La privazione della libertà personale è fatto di rilevante inte­resse pubblico e i nomi delle per­ sone arrestate non possono e non devono essere nascosti, anche per consentire ai mezzi di informazione di esercitare il loro ruolo di con­ trollo dell’attività giudiziaria.

ANONIMIZZAZIONE DELLE SENTENZE

Sul sito della Cassazione, dal 1 gen­naio 2019 al 15 maggio 2024, sono state complessivamente oscurate ben 100mila sentenze civili e penali, emesse in nome del popolo italiano. È un “bavaglio” inaccettabile per i cro­nisti che non hanno, purtroppo, po­ tuto fornire ai cittadini, come doveroso, una corretta e compiuta in­ formazione su vicenda importanti. Ciò costituisce una grave e inspiega­bile restrizione alla trasparenza dell’in­ formazione perché l’oscuramento totale ­ a differenza dell’anonimizzazione dei protagonisti delle decisioni della magistratura ­ impedisce in so­ stanza di conoscere online anche mi­ gliaia di importanti novità giuridiche e i più recenti principi fissati dalla Su­ prema Corte regolatrice del diritto nel nostro Paese (…)

Anche sui siti di altri uffici giudiziari civili, penali, amministrativi, tributari e contabili sono decine di migliaia le sentenze oscurate in parte o addirit­ tura rimosse in attesa di essere oscurate in violazione dell’art. 21 della Costituzione e dell’art. 10 della CEDU, la Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo. (…)

RUOLI D’UDIENZA OSCURATI

La normativa sulla Privacy viene applicata impropriamente dagli uf­fici giudiziari per quanto riguarda l’oscuramento dei ruoli d’udienza affissi all’esterno delle aule di udienza: il Garante si è espresso, in passato, censurando la pubbli­cazione dei ruoli con l’indicazione del nominativo per esteso degli imputati, ma lo ha fatto quando ciò è avvenuto su siti istituzionali accessibili a tutti. (…) Ai giornalisti deve essere garan­tita la consultazione dei ruoli di udienza, completi di nomi degli imputati e dei reati per i quali si procede, in modo da poter valu­ tare quali processi siano di inte­resse pubblico. E ciò anche in relazione ai processi celebrati di fronte al gup. (…)

PROCESSI IN TV

Occorre riattivare presso l’Autorità Garante per le Comunicazioni (Ag­ com) il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vi­ cende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, istituito 15 anni fa e firmato anche dal Cnog per limi­ tare la spettacolarizzazione di in­ chieste e processi. (…)

GIORNALISTI MINACCIATI

Le minacce rivolte ai giornalisti nell’esercizio della professione co­stituiscono un fenomeno in conti­nua crescita, per frenare il quale sono necessari interventi concreti.

Nel 2017 il ministero dell’Interno ha istituito il “Centro di coordina­ mento sul fenomeno degli atti in­timidatori nei confronti dei giornalisti” che svolge attività di monitoraggio, analisi e scambio di informazioni sul fenomeno, pro­ muove approfondimenti e formula proposte per l’individuazione di strategie di prevenzione e contra­ sto, opera attraverso un organi­ smo permanente di supporto incardinato presso il dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ad essere colpiti da intimidazioni, minacce, e in alcuni casi da vere e proprie aggressioni fisiche, sono in particolare i giornalisti più fragili, senza garanzie: freelance e colla­boratori.

Ad essere maggiormente colpiti sono in particolare i giornalisti più fragili, senza garanzie: freelance e collaboratori

“Ossigeno per l’Informazione”, as­sieme all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, ha sollecitato il Parla­mento a istituire un reato speci­ fico: quello di «ostacolo alla professione giornalistica».

Si tratta della proposta di una nuova norma di poche righe: «Chiunque, per limitare o impedire la ricerca, la raccolta, la ricezione, l’ela­borazione, il controllo, la pubblica­zione o la diffusione di informazioni, opinioni o idee di interesse pubblico, utilizza violenza, minaccia o frode in danno di soggetti esercenti l’attività giornalistica, è punito con la reclu­sione da due a sei anni».

La norma proposta a tutela delle giornaliste e dei giornalisti, frutto del lavoro di un gruppo costituito da alcune associazioni professio­nali, con il contributo di giuristi, ri­calca le previsioni contenute nella Legge n. 113 del 14 agosto 2020, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le pro­fessioni sanitarie e socio­sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, entrata in vigore il 24 settembre 2020, che ha introdotto, anche per i reati di percosse e lesioni perso­ nali, la procedibilità d’ufficio in caso di aggressioni a danno di per­sonale sanitario.

Ordine e Fnsi hanno proposto anche l’introduzione di una spe­cifica aggravante nel caso di ag­gressioni ai danni dei giornalisti nell’esercizio della professione.

IN APPENDICE

Documenti dell’Ordine e link utili

L’OBIETTIVO DELLA PUBBLICAZIONE

Uno strumento rivolto ai giornalisti, per aiutarli ad orientarsi tra i più recenti interventi del legislatore in materia di informazione e giustizia; un’occasione per stimolare una riflessione, non senza qualche preoccupazione, sulle limitazioni che, passo dopo passo, il legislatore sta introducendo, con il rischio di comprimere il diritto dei cittadini ad essere compiutamente e correttamente informati.

È l’obiettivo che si pone questa pubblicazione, realizzata dal Gruppo di lavoro su “Informazione e Giustizia” del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Un lavoro che analizza le principali criticità, illustra le proposte dell’Ordine dei giornalisti e fa il punto sugli interventi e sulle iniziative assunte dal dicembre del 2021 sul fronte della difesa della libertà di informazione.

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