L’Ordine dei giornalisti: Come si sta restringendo la libertà di stampa in Italia
OSSIGENO 20 novembre 2024 – Ecco alcuni brani significativi estratti del dossier dal titolo “INFORMAZIONE E GIUSTIZIA – Presunzione d’innocenza, diritto all’oblio, diffamazione: tutte le criticità che mettono a rischio il diritto di cronaca – Le novità normative, le iniziative a tutela dei cittadini”, di cui consigliamo la lettura integrale a questo link . Il dossier, pubblicato a giugno 2024 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, espone i motivi di preoccupazione per la restrizione del campo di azione dei giornalisti a causa di recenti provvedimenti legislativi varati in Italia dalla fine del 2021 a oggi dal governo e dal parlamento e di altri provvedimenti annunciati o in itinere. Su di essi l’OdG esprime le sue critiche e propone correzioni. Il dossier è stato realizzato a cura del Gruppo di lavoro “Informazione e Giustizia” del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, composto dai consiglieri: Gianluca Amadori (coordinatore), Riccardo Arena, Oreste Lo Pomo e Pierluigi Roesler Franz.
Il presidente Carlo Bartoli:
(…) Abbiamo tutti la consapevolezza che non ci sono diritti assoluti, ogni di ritto va temperato con altri diritti. In questa fase, tuttavia, il diritto all’in formazione che non è un diritto dei giornalisti ma dei cittadini viene progressivamente sempre più eroso e sacrificato rispetto ad altri diritti, che non sono meno importanti ma non possono essere né prevalenti né assoluti come il diritto alla riservatezza. C’è, da parte del legislatore, una interpretazione del sacrosanto principio della “presunzione di innocenza” che tende a creare norme a senso unico: solo ed esclusivamente a limita zione della libertà di stampa. Da tale impostazione nasce una criticabile riforma della diffamazione, che continua ad essere una gigantesca spada di Damocle per i cittadini e per i giornalisti, il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, le restrizioni all’acceso delle fonti. La soluzione per noi è sempre la stessa: trasparenza e responsabilità. Deve essere il giornalista, nella sua autonomia, a trovare il giusto equilibrio. Non altri. Se il giornalista sbaglia se ne assume le responsabilità, in sede disci plinare o in sede giudiziaria, ma le norme devono essere equilibrate, non possono essere tutte sbilanciate e tendenti a limitare la trasparenza del l’attività della Giustizia. In tal modo diventano una limitazione della libertà di stampa; principio riconosciuto dalla nostra Costituzione, dal diritto eu ropeo e da quello internazionale. La libertà di informazione è un caposaldo della democrazia, continuare ad erodere tale principio significa aprire dei varchi a pericolose pulsioni autoritarie.
Gianluca Amadori:
… Il legislatore italiano sta restringendo sempre più il perimetro consentito all’informazione giudiziaria e ha imboccato questa strada con determinazione, giustificando all’opinione pubblica le limitazioni imposte, e quelle in via di approvazione, con la scusa di tutelare la presunzione d’innocenza, il diritto all’oblio e la dignità dei cittadini coinvolti nelle in chieste. (…) in contrasto con la costante giurisprudenza della CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo (…), sta crescendo l’insofferenza di fronte ai giornalisti che continuano a voler esercitare pie namente il loro compito: quello di non fermarsi all’apparenza, di scavare, approfondire, raccontare anche le verità scomode. (…) chiudere i rubinetti all’informazione significa soltanto alimentare circuiti di notizie non verificate, e dunque fare ancora più danni per chi diventa oggetto di attenzione a seguito di inchieste penali e processi. (…)
Mettere il bavaglio, impedire ai cittadini di essere compiutamente e correttamente informati è la scelta peggiore. (…) Ecco allora l’applicazione restrittiva del decreto sulla presunzione d’innocenza; la nor mativa di recepimento del diritto all’oblio con l’introduzione di meccanismi automatici di oscuramento; la proposta di riforma della legge in materia di diffamazione con sanzioni esorbitanti; e ancora il previsto divieto di pubblicazione del contenuto, anche per estratto, delle ordinanze di custodia cautelare, con la proposta di inasprire le pene per chi dovesse non rispettare il silenzio. (…) il decreto legislativo n. 188 sulla presunzione d’innocenza (meglio noto come decreto Cartabia), (…) tanti ostacoli sta ponendo a chi vuol informare i cittadini su fatti di cronaca (…)
PRESUNZIONE D’INNOCENZA, IL DOCUMENTO
L’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Cartabia, il D.Lgs n. 188/2021, ha comportato numerosi problemi alla cronaca nera e giudiziaria, anche a seguito di una interpretazione restrittiva della norma da parte delle procure, che la applicano limitando al minimo i dettagli (e omettendo sempre i nomi) per evi tare il rischio di esporsi a possibili denunce da parte degli indagati.
Il decreto prevede che soltanto i procuratori possano fornire noti zie su procedimenti penali, e che lo possano fare unicamente in
caso di interesse pubblico (o necessità in ordine alle indagini). Le forze di polizia non sono più auto rizzate a comunicare alcuna informazione in autonomia: lo possono fare soltanto a fronte di specifica autorizzazione del procuratore.
Il risultato è davanti agli occhi di tutti: comunicati stampa sempre più spesso sintetici e vaghi, con pochi dettagli e nessuna indicazione relativa alle persone coinvolte nelle indagini. Le notizie vengono diffuse con giorni (tal volta settimane) di ritardo. (…)
L’Italia è l’unico Paese che, nel recepire la Dir. UE n. 343/2016, ha focalizzato l’intervento di attuazione sul rapporto tra autorità giudiziaria e media e ciò lascia ben pochi dubbi su quali siano le reali finalità del provvedimento. (…)
DIRITTO ALL’OBLIO
(…) Le preoccupazioni riguardano l’introduzione, con la riforma Cartabia (ar ticolo 1 comma 25 della Legge delega n. 134/2021) e con il relativo decreto attuativo (art. 41 comma h del D.Lgs n. 150/2022) di un inaccettabile automatismo per ottenere la deindicizzazione (e peggio ancora per impedire l’indicizzazione) di no tizie riguardanti persone prosciolte o assolte o la cui posizione sia stata archiviata a conclusione di un procedimento giudiziario. (…)
Un’applicazione restrittiva della ri forma Cartabia sul diritto all’oblio rischia di far sparire dalla Rete im portanti fatti di cronaca, ma anche pezzi di storia.È necessario arrivare alla definizione di linee guida relative ad una corretta applicazione della normativa Cartabia in materia di diritto all’oblio per evitare inaccettabili automatismi nell’apposizione, in calce alle sentenze di assoluzione (o dei decreti di archiviazione), delle previste annotazioni di deindicizzazione, che non può avvenire su semplice richiesta dell’interessato. (…)
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E RADIO TV
È forte la preoccupazione di fronte al progetto di riforma in materia di diffamazione al vaglio della Com missione Giustizia del Senato (…) il legislatore è intenzionato ad intro durre sanzioni amministrative spropositate, che rischiano di avere un effetto ancor più dissuasivo per la libertà di informazione. (…) prevede, invece, una pubblicazione della rettifica “automatica” e intro duce multe fino a 50mila euro a favore dello Stato (oltre all’eventuale risarcimento del danno da corrispondere alla parte lesa): una vera e propria pistola puntata alla testa dei giornalisti, sempre più spesso free lance, senza alcun editore a soste nerli, che per raggiungere quella cifra dovrebbe lavorare per molti anni. (…)
(C’è poi la questione delle) cause civili relative a servizi giornalistici, per avviare le quali le persone che si ritengono danneggiate a seguito di diffamazione o violazione della privacy, hanno a disposizione ben 5 anni di tempo (in alcuni casi addirittura 10 anni): un periodo lunghissimo, con con seguenti enormi difficoltà (e tal volta impossibilità) per il giornalista di riuscire a recuperare documenti e/o testimonianze per difendersi e dimostrare la correttezza del proprio lavoro. (…)
nessuna Compagnia di assicurazione risarcisce oggi il danno civile da diffamazione. Analogamente oc corre affrontare e risolvere il delicatissimo tema della manleva, cioè della rivalsa, da parte dell’editore nei confronti del direttore e/o del giornalista dipendente e/o collaboratore autonomo in caso di con danna per diffamazione in sede civile.
(C’è inoltre) la discutibile proposta, di dubbia legittimità costituzionale, che attribuisce la competenza al giudice del tribunale entro i cui con fini risieda il presunto danneggiato (…)
MISURE CAUTELARI
Un’altra pesante limitazione del di ritto dei cittadini a conoscere ciò che avviene nei palazzi di Giustizia è stata introdotta con l’approvazione, il 24 febbraio del 2024, della legge n.15 di delegazione europea, con la quale al Governo è stato affidato il mandato di modi ficare l’articolo 114 del codice di procedura penale, aggiungendo agli attuali 8 divieti anche quello di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari (art. 4), ovvero fino al ter mine dell’udienza preliminare.
In questo modo sarà più difficile per i cronisti ottenere copia delle ordinanze di misura cautelare, e dunque scrivere in maniera documentata e precisa in merito alle accuse rivolte alle persone private della libertà personale. (…)
PRESENZA DEI GIORNALISTI – ACCESSO AGLI ATTI
È necessario istituzionalizzare la presenza del giornalista nei pa lazzi di giustizia e agevolare il loro accesso ai documenti che pos sono essere messi a loro disposizione. (…)
UFFICI STAMPA NEI PALAZZI DI GIUSTIZIA
L’attivazione degli uffici stampa in tutti gli uffici giudiziari appare opportuna, così come la loro organizzazione in modo che possano funzionare correttamente, fornendo informazioni in maniera completa e tempestiva. (…)
NOMI, ELEMENTO ESSENZIALE DELL’INFORMAZIONE
Nei comunicati stampa e nel corso delle conferenze stampa i nomina tivi delle persone coinvolte nei pro cedimenti penali devono essere di norma indicati (anche a tutela dei cittadini del tutto estranei a queste vicende), salvo le eccezioni previste dalla normativa, o appunto le vicende di limitato interesse pubblico. La privazione della libertà personale è fatto di rilevante interesse pubblico e i nomi delle per sone arrestate non possono e non devono essere nascosti, anche per consentire ai mezzi di informazione di esercitare il loro ruolo di con trollo dell’attività giudiziaria.
ANONIMIZZAZIONE DELLE SENTENZE
Sul sito della Cassazione, dal 1 gennaio 2019 al 15 maggio 2024, sono state complessivamente oscurate ben 100mila sentenze civili e penali, emesse in nome del popolo italiano. È un “bavaglio” inaccettabile per i cronisti che non hanno, purtroppo, po tuto fornire ai cittadini, come doveroso, una corretta e compiuta in formazione su vicenda importanti. Ciò costituisce una grave e inspiegabile restrizione alla trasparenza dell’in formazione perché l’oscuramento totale a differenza dell’anonimizzazione dei protagonisti delle decisioni della magistratura impedisce in so stanza di conoscere online anche mi gliaia di importanti novità giuridiche e i più recenti principi fissati dalla Su prema Corte regolatrice del diritto nel nostro Paese (…)
Anche sui siti di altri uffici giudiziari civili, penali, amministrativi, tributari e contabili sono decine di migliaia le sentenze oscurate in parte o addirit tura rimosse in attesa di essere oscurate in violazione dell’art. 21 della Costituzione e dell’art. 10 della CEDU, la Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo. (…)
RUOLI D’UDIENZA OSCURATI
La normativa sulla Privacy viene applicata impropriamente dagli uffici giudiziari per quanto riguarda l’oscuramento dei ruoli d’udienza affissi all’esterno delle aule di udienza: il Garante si è espresso, in passato, censurando la pubblicazione dei ruoli con l’indicazione del nominativo per esteso degli imputati, ma lo ha fatto quando ciò è avvenuto su siti istituzionali accessibili a tutti. (…) Ai giornalisti deve essere garantita la consultazione dei ruoli di udienza, completi di nomi degli imputati e dei reati per i quali si procede, in modo da poter valu tare quali processi siano di interesse pubblico. E ciò anche in relazione ai processi celebrati di fronte al gup. (…)
PROCESSI IN TV
Occorre riattivare presso l’Autorità Garante per le Comunicazioni (Ag com) il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vi cende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, istituito 15 anni fa e firmato anche dal Cnog per limi tare la spettacolarizzazione di in chieste e processi. (…)
GIORNALISTI MINACCIATI
Le minacce rivolte ai giornalisti nell’esercizio della professione costituiscono un fenomeno in continua crescita, per frenare il quale sono necessari interventi concreti.
Nel 2017 il ministero dell’Interno ha istituito il “Centro di coordina mento sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti” che svolge attività di monitoraggio, analisi e scambio di informazioni sul fenomeno, pro muove approfondimenti e formula proposte per l’individuazione di strategie di prevenzione e contra sto, opera attraverso un organi smo permanente di supporto incardinato presso il dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Ad essere colpiti da intimidazioni, minacce, e in alcuni casi da vere e proprie aggressioni fisiche, sono in particolare i giornalisti più fragili, senza garanzie: freelance e collaboratori.
Ad essere maggiormente colpiti sono in particolare i giornalisti più fragili, senza garanzie: freelance e collaboratori
“Ossigeno per l’Informazione”, assieme all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, ha sollecitato il Parlamento a istituire un reato speci fico: quello di «ostacolo alla professione giornalistica».
Si tratta della proposta di una nuova norma di poche righe: «Chiunque, per limitare o impedire la ricerca, la raccolta, la ricezione, l’elaborazione, il controllo, la pubblicazione o la diffusione di informazioni, opinioni o idee di interesse pubblico, utilizza violenza, minaccia o frode in danno di soggetti esercenti l’attività giornalistica, è punito con la reclusione da due a sei anni».
La norma proposta a tutela delle giornaliste e dei giornalisti, frutto del lavoro di un gruppo costituito da alcune associazioni professionali, con il contributo di giuristi, ricalca le previsioni contenute nella Legge n. 113 del 14 agosto 2020, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, entrata in vigore il 24 settembre 2020, che ha introdotto, anche per i reati di percosse e lesioni perso nali, la procedibilità d’ufficio in caso di aggressioni a danno di personale sanitario.
Ordine e Fnsi hanno proposto anche l’introduzione di una specifica aggravante nel caso di aggressioni ai danni dei giornalisti nell’esercizio della professione.
IN APPENDICE
Documenti dell’Ordine e link utili
L’OBIETTIVO DELLA PUBBLICAZIONE
Uno strumento rivolto ai giornalisti, per aiutarli ad orientarsi tra i più recenti interventi del legislatore in materia di informazione e giustizia; un’occasione per stimolare una riflessione, non senza qualche preoccupazione, sulle limitazioni che, passo dopo passo, il legislatore sta introducendo, con il rischio di comprimere il diritto dei cittadini ad essere compiutamente e correttamente informati.
È l’obiettivo che si pone questa pubblicazione, realizzata dal Gruppo di lavoro su “Informazione e Giustizia” del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Un lavoro che analizza le principali criticità, illustra le proposte dell’Ordine dei giornalisti e fa il punto sugli interventi e sulle iniziative assunte dal dicembre del 2021 sul fronte della difesa della libertà di informazione.
ASP
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